PIEMONTE: CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ALLE COOPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO.
CONTRIBUTO 40% FINO A € 50.000 E FINANZIAMENTO 100% FINO A € 700.000.


PIEMONTE: dal 1 settembre 2020 le società cooperative a mutualità prevalente e i loro consorzi possono accedere al contributo relativo all’incremento del capitale sociale, finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento, ai sensi della L.R. n. 23/2004 e s.m.i.

OBIETTIVO: favorire lo sviluppo e la promozione della cooperazione sul territorio regionale.

BENEFICIARI: società cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi.

SETTORI AMMISSIBILI: non sono previste limitazioni settoriali, fatto salvo per quelle direttamente derivanti dal regime “de minimis”.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: per spese di avvio a favore di società cooperative di nuova costituzione; per spese e/o consulenze finalizzate all’introduzione e sviluppo sistemi di gestione per la qualità, creazione di reti commerciali, certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale e costi esterni di formazione professionale e manageriale dei soci a favore di tutte le società cooperative.

FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO: per investimenti produttivi (macchinari, attrezzature, arredi, automezzi); per investimenti immobiliari (acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali). Il finanziamento a tasso agevolato deve essere rimborsato in 6 anni (di cui 1 di preammortamento) per gli investimenti produttivi e in 10 o 15 anni (senza preammortamento) per gli investimenti immobiliari.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: 40% della spesa ammissibile (tetto minimo di contributo 4.000,00 euro, tetto massimo euro 50.000,00).

FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO: pari al 100% della spesa ammissibile. Tetto minimo euro 15.000,00 tetto massimo euro 700.000,00. L’intervento del fondo regionale non può superare euro 350.000,00.

DOMANDE PRIORITARIE: sono considerate prioritarie le domande di finanziamento presentate da società cooperative di nuova costituzione, da società cooperative che si impegnano ad incrementare l’occupazione (individuate categorie di soggetti) o a trasformare i contratti (di apprendistato e di durata temporanea), da società cooperative derivanti da trasformazione o fusione di società, da società cooperative iscritte alla sezione A e B dell’albo regionale previsto dalla L.R. n. 18/94, da società cooperative di abitazione che si impegnano nell’housing sociale, da società cooperative di consumo operanti nei comuni montani, da società cooperative costituite in ATI o ATS per la realizzazione di un progetto comune.

DOMANDE: dal 1 settembre 2020.


INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

Dal 1 settembre 2020 riapre lo sportello per la presentazione delle domande di contributo per l’incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento (D.D. n. 473 del 31/07/20)

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO:

  • per spese di avvio a favore di società cooperative di nuova costituzione,
  • per spese e/o consulenze finalizzate all’introduzione e sviluppo sistemi di gestione per la qualità, creazione di reti commerciali, certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale e costi esterni di formazione professionale e manageriale dei soci a favore di tutte le società cooperative,

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO:

  • per investimenti produttivi
    (macchinari, attrezzature, arredi, automezzi);
  • per investimenti immobiliari
    (acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali).

Attualmente non ci sono risorse disponibili per la concessione di contributi/ per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’aumento di capitale sociale finalizzato alla realizzazioni di investimenti.

DURATA FINANZIAMENTO

Il finanziamento a tasso agevolato deve essere rimborsato, a rate trimestrali posticipate, alla banca con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre) in:

  • 6 anni (di cui 1 di preammortamento) per gli investimenti produttivi
  • 10 o 15 anni (senza preammortamento) per gli investimenti immobiliari.

BENEFICIARI

Società cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi.

SETTORI AMMISSIBILI

Non sono previste limitazioni settoriali, fatto salvo per quelle direttamente derivanti dal regime “de minimis”

CATEGORIE DI DESTINATARI

Soci e soci lavoratori di società cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi, senza alcuna distinzione in categorie.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

40% della spesa ammissibile

  • tetto minimo di contributo 4.000,00 euro,
  • tetto massimo euro 50.000,00

FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

pari al 100% della spesa ammissibile,

  • di cui 50/70% della spesa con fondi regionali a seconda dell’ambito prioritario.
  • Tetto minimo euro 15.000,00
  • tetto massimo euro 700.000,00.
  • L’intervento del fondo regionale non può superare euro 350.000,00.

DOMANDE PRIORITARIE

Sono considerate prioritarie le domande di finanziamento presentate da:

  • società cooperative di nuova costituzione,
  • da società cooperative che si impegnano ad incrementare l’occupazione (individuate categorie di soggetti) o a trasformare i contratti (di apprendistato e di durata temporanea),
  • da società cooperative derivanti da trasformazione o fusione di società,
  • da società cooperative iscritte alla sezione A e B dell’albo regionale previsto dalla L.R. n. 18/94,
  • da società cooperative di abitazione che si impegnano nell’housing sociale,
  • da società cooperative di consumo operanti nei comuni montani,
  • da società cooperative costituite in ATI o ATS per la realizzazione di un progetto comune.

REGIME DI AIUTO

De minimis, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013

DOMANDE

Dal 1 settembre 2020.