RECESSO DI SOCIETÀ COOPERATIVE DALLE ASSOCIAZIONI

NAZIONALI RICONOSCIUTE DI RAPPRESENTANZA,

ASSISTENZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO.

 

La dichiarazione di recesso deve essere effettuata dall’organo competente a deliberare,

come da Statuto della cooperativa. In termini generali è necessario ricordare che

l’adesione ad un’associazione produce due obblighi:

  1. l’associazione deve effettuare la revisione della cooperativa nell’anno o nel biennio;
  2. la cooperativa deve versare il contributo ispettivo all’associazione cui aderisce.

Al fine di ponderare anche l’interesse associazionistico, la disciplina della debenza

delle quote associative deve essere riferita a quelle in essere al 1° gennaio di inizio del

biennio ispettivo fino a che il recesso non sia comunicato entro il 30 settembre

dell’anno antecedente l’inizio del biennio ispettivo, ossia tre mesi prima.

Non è necessario distinguere tra cooperative soggette a revisione annuale e biennale, dal

momento che la ulteriore variabile data dall’obbligo contributivo ha, per tutte, cadenza

biennale. Si possono verificare 2 casi:

  1. recesso esercitato DOPO il 30 settembre degli anni PARI il pagamento del

contributo del biennio successivo deve essere effettuato all’associazione da cui si è

receduto;

  1. recesso esercitato PRIMA del 30 settembre degli anni PARI il pagamento del

contributo del biennio successivo deve essere effettuato all’associazione di nuova

adesione.

 

Nel caso 2. la cooperativa che ha receduto per il biennio che sopravviene deve considerarsi

receduta per il biennio successivo e la stessa ha diritto alla revisione, annuale o biennale,

per la quale ha versato il contributo.

 

Il versamento annuale del 3% sugli utili, ai sensi dell’art. 11 della L. 59/92, deve essere

versato dalla cooperativa al fondo mutualistico dell’Associazione di appartenenza.

Nel caso di adesione nel corso dell’anno il contributo dovrà essere versato in

proporzione sia alla Centrale da cui si è receduto sia a quella di nuova adesione.

 

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