La pagina del sito della Regione Piemonte contenente le informazioni sui provvedimenti adottati in materia di tributi regionali per agevolare i contribuenti nel periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19

Regione Piemonte – Coronavirus: provvedimenti in materia di tributi regionali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1153 del 23/03/2020

La deliberazione della Giunta Regionale del 23 marzo 2020, n.1-1153: “Emergenza epidemiologica da Covid-19: provvedimenti in materia di tributi regionali”:

  • ammette al pagamento senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi i contribuenti che provvedano entro il termine del 30 giugno 2020 al pagamento tardivo delle tasse automobilistiche, il cui pagamento è dovuto di solito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
  • concede a chi ha in corso un piano di rateizzazione di posticipare il pagamento delle rate aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio al ventottesimo giorno dei tre mesi successivi all’ultima scadenza prevista dal piano;
  • sospende fino al 31 maggio 2020 i termini di versamento derivanti da ingiunzioni di pagamento emesse da Soris S.p.A.

Vedi la d.g.r. n. 1-1153 del 23/03/2020: “Emergenza epidemiologica da Covid-19: provvedimenti in materia di tributi regionali”

Leggi le risposte alle domande frequentiFAQ: Covid-19 – D.g.r. n. 1-1153 del 23/03/2020: disposizioni straordinarie”

Circolare esplicativa della d.g.r. n. 1-1153 del 23/03/2020

Da più parti sono pervenuti numerosi quesiti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni dettate dalla d.g.r. n. 1-1153 del 23/03/2020: “Emergenza epidemiologica da Covid-19: provvedimenti in materia di tributi regionali”.

Per scongiurare interpretazioni non conformi allo spirito e alla lettera delle norme in questione, si è ritenuto opportuno offrire con la circolare che segue i chiarimenti richiesti.

 

Decreto legge n. 34 del 19/05/2020 (Decreto “Rilancio”)

In base alle disposizioni a sostegno dell’economia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto “Rilancio” (d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, art. 24), nel mese di giugno 2020 non sono più dovuti:

  • il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (ma rimane fermo l’obbligo di versamento dell’acconto dovuto per lo stesso periodo di imposta);
  • il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (n.b.: l’importo di tale versamento e’ comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta).

Le agevolazioni riguardano esclusivamente le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge.

Restano esclusi dall’applicazione delle sopraindicate norme gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, nonché le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.